Diocesi di Trapani /Riceviamo e pubblichiamo

Alla cortese attenzione del Sig.
DIRETTORE RESPONSABILE
REDAZIONE MALITALIA
Sua Sede

Gentile Signor Direttore,

in ragione di una puntuale ricostruzione dei fatti e a tutela del mio nome e del mio ministero presbiterale mi è doveroso significarLe, a norma della vigente legislazione di merito, alcune precisazioni in riferimento agli articoli pubblicati sul giornale on line da Lei diretto Malitalia del 09.03.2012 e del 20.05.2012 entrambi a firma di Rino Giacalone circa il sollevamento dell’ex vescovo di Trapani Francesco Miccichè disposto dal Santo Padre Benedetto XVI.

 Nell’attuale configurazione dell’ordinamento canonico non può esistere alcuna connessione tra il provvedimento pontificio di rimozione episcopale emesso dal Santo Padre, attraverso la Congregazione per i Vescovi e la Nunziatura Apostolica in Italia a carico dell’ex vescovo Miccichè e l’intercorso contenzioso disciplinare che lo stesso vescovo aveva precedentemente avviato a mio carico, che risulta invece di competenza del Dicastero per il Clero. I due episodi, per quanto temporalmente contigui, non possono ritenersi fondatamente collegati trattandosi nel caso della rimozione del vescovo di un “procedimento speciale” di esclusiva competenza pontificia (art. 134 §4 RGCR) e nel caso che mi riguarda di una intercorsa contrapposizione amministrativa disciplinata dal Codice di Diritto Canonico (can. 1737 §1 CJC). Pertanto, le illazioni e le capziose ricostruzioni di cui agli articoli di R. Giacalone risultano lesive della verità e diffamatorie, apparendo risibile che la Santa Sede abbia potuto adottare un provvedimento così grave contro un vescovo (con pochissimi precedenti) solo in ragione di una informazione di garanzia emessa dall’autorità giudiziaria italiana, su fatti e circostanze ancora tutti da chiarire. Mi duole riconoscere l’evidente connotazione giustizialista e spiccatamente diffamatoria in mio danno che purtroppo trasuda dai due articoli di cui in oggetto, in evidente contraddizione con la linea garantista e la presunzione d’innocenza tutelate dal nostro ordinamento.

 La Visita Apostolica effettuata da S. E. Mons. Domenico Mogavero in modo assai puntuale e dettagliato a partire dallo scorso mese di giugno 2011, è stata disposta dalla Congregazione per i Vescovi -su mandato del Romano Pontefice- circa l’ufficio dell’ex vescovo Francesco Miccichè a norma dell’art. 79 della Costituzione Generale della Curia Romana. In tale procedimento lo scrivente è stato ascoltato come persona informata sui fatti e non come soggetto della disposta indagine vaticana: ogni diversa ricostruzione è meramente diffamatoria ed in nulla supportata dai fatti.

 Infine, circa la notizia di una vigente condizione giuridica di sospensione a divinis dello scrivente, essa risulta capziosamente propalata al solo fine di screditarmi. Infatti, tale provvedimento emesso dall’ex vescovo Miccichè in data 16.04.2011 e subito da me contestato risultava già sospeso nell’accoglimento del ricorso gerarchico in data 30.06.2011 prot. 3436 da parte della Congregazione per il Clero che successivamente, in data 20 febbraio 2012 lo riformava nel merito, accogliendo seppur parzialmente la mia istanza ed avocandone l’esclusiva competenza. Inoltrato ulteriore ricorso da parte dello scrivente in data 24.03.2012 in riforma del predetto disposto ai sensi degli articoli 134 §2 – 135 §1 del Regolamento Generale della Curia Romana e del canone 1739 del Codice di Diritto Canonico, in data 30.04.2012 la medesima Congregazione per il Clero con proprio atto prot. n. 2012.1083, accoglieva l’istanza di appello, rinnovando l’effetto sospensivo del provvedimento impugnato in attesa del riesame di merito a mente del can. 1736 §1 CJC e dell’art. 34 §1 della Lex Propria del Tribunale della Segnatura Apostolica. Pertanto, il sottoscritto può legittimamente svolgere a norma dell’ordinamento canonico tutte le previste funzioni ecclesiastiche che sono proprie al suo stato sacerdotale.

In considerazione della parziale e tendenziosa ricostruzione dei fatti, inopinatamente reiterata dallo stesso R. Giacalone anche sul vostro giornale mi trovo costretto a chiederLe un diritto di replica che Ella potrà realizzare nella forme che ritiene più opportune in forza delle previste tutele di legge che mi è d’obbligo invocare.

Certo di un gentile quanto sollecito riscontro alla presente in ragione della Sua professionalità, confermo i più distinti saluti, riservandomi –nell’ostinarsi dell’acclarata attività diffamatoria del R. Giacalone a mio danno- di adire a tutte le opportune azioni legali da me demandate all’Avv. Vito Galluffo del Foro di Trapani e Avv. Prof. Martha Wegan del Foro di Roma.

Trapani, 24 maggio 2012

Sac. Dott. Antonino Treppiedi