Contrada, revisione del processo

(di Antonella Folgheretti)
Si dice “frastornato”, al telefono, il difensore dell’ex numero 3 del Sisde Bruno Contrada, commentando la notizia della revisione del processo che vede condannato a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa il suo cliente ottantenne. L’avvocato Giuseppe Lipera dice che la revisione gli sembrava “impossibile” e che è “pessimista” in merito alla stessa revisione. “In quegli anni – aggiunge Lipera – sono successe tante cose strane. Non è del resto l’unico processo che passerà da una revisione”. Il processo di revisione inizierà l’8 novembre davanti la Corte d’appello di Caltanissetta. “Assisto chiunque; difendo, con tutto me stesso, gli innocenti e gli incolpevoli“, ha aggiunto commosso Lipera. La decisione di riaprire il processo arriva dopo poco più di quattro anni dopo la sentenza con cui la Cassazione – nel maggio 2007 – confermava la pena comminata nel processo celebrato a febbario 2006. Contrada era stato accusato da pentiti – tra cui Gaspare Mutolo, Tommaso Buscetta e Giuseppe Marchese – di aver fornito informazioni ad alcuni boss di Cosa Nostra e di aver favorito la fuga di pericolosi latitanti. Già uomo di punta dell’Antimafia, Contrada era stato arrestato nel 1992 ed era già stato assolto una prima volta nel 2001 con una sentenza con cui la Corte d’appello azzerava la sentenza di condanna a dieci anni inflitta nel 1996. Il 17 settembre Giuseppe Libera aveva scritto una lettera indirizzandola al ministro della Giustizia, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione contenente alcuni rilievi al provvedimento di archiviazione disposto dal procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione avverso l’esposto dell’ex numero tre del Sisde Bruno Contrada, attualmente in carcere, ed un sollecito sulla domanda di revisione del processo Contrada,presentata dopo l’uscita del libro di Antonio Ingroia, “Nel labirinto degli Dei”, che, secondo il legale difensore di Contrada, Giuseppe Lipera, avrebbe gettato nuova luce sulle dichiarazioni del pentito Vincenzo Scarantino. Scarantino, infatti, definito dallo stesso Ingroia “criminale di infimo livello”, dopo aver “reclamato” la presenza di magistrati della Procura di Palermo, interrogato da Ingroia, avrebbe rivolto accuse “minuziose e precise, apparentemente riscontrabili” nei confronti dell’ ex dirigente della Polizia di Stato, che tuttavia, in seguito agli approfondimenti della Polizia Giudiziaria, non erano state riscontrate e che, di conseguenza, i Magistrati assegnatari del procedimento a carico del predetto avevano scelto di non inserire agli atti e di non farne menzione alcuna.
Accuse che, pero’, secondo Lipera, darebbero adito ad immaginare un ‘complotto’ ai danni di Contrada nellambito del quale Scarantino avrebbe evidentemente mentito. “Non ci si puo’ non domandare per quale ragione il dottor Ingroia non avesse voluto approfondire proprio questo rilevante aspetto della vicenda, ne’ avesse inserito il verbale di interrogatorio agli atti del processo unitamente alle successive indagini di P.G., in modo che la sua difesa potesse utilizzare tutti gli strumenti utili nel modo ritenuto piu’ opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio”. Sulla vicenda il legale di Contrada presento’ un esposto a gennaio 2011, archiviato da un sostituto del procuratore generale presso la Corte di Cassazione il 25 maggio 2011 e vistato dal Procuratore Generale, Vitaliano Esposito, il 22 luglio 2011 (che non e’ stato nemmeno notificato all’interessato). “A quanto pare – si legge nella lettera -, il Procuratore Generale si e’ affidato esclusivamente al testo del libro ‘Nel labirinto degli Dei’ per valutare se effettivamente, cosi’ come dispone l’art. 416 comma 2 c.p.p. (in connessione con l’art. 130 disp. att.), il Dott. Ingroia, dovendo versare nel proprio fascicolo tutto il materiale d’indagine, avrebbe dovuto versare anche il verbale di interrogatorio di Scarantino e gli esiti degli accertamenti della Polizia Giudiziaria. Infatti nel provvedimento de quo si legge ‘sul piano procedimentale si trae dalla stessa narrazione del volume che quel verbale era pertinente ad altra indagine nel cui ambito soltanto essa doveva confluire’.
L’indagine – prosegue la lettera di Lipera – sarebbe quella sulla strage di Via D’Amelio, in cui perse la vita il compianto Giudice Paolo Borsellino insieme agli uomini della scorta. Ma e’ possibile che la Procura Generale non abbia acquisito atti per verificare nell’ambito di quale indagine venne effettivamente svolto quell’interrogatorio? Sarebbe davvero sorprendente che una vicenda tanto delicata e seria sia stata affrontata e valutata basandosi solo su quanto scritto in un libro che, per quanto circostanziato, rimane pur sempre un libro”. Lipera rileva quindi che “l’interrogatorio del pentito Vincenzo Scarantino venne effettuato da chi indagava contro il dottor Contrada, nell’ambito del processo a carico del ex Dirigente della Polizia di Stato e quindi il verbale dell’interrogatorio ed i relativi accertamenti di P.G. andavano versati agli atti di quel processo, in modo che anche le suddette emergenze venissero valutate nella doverosa parita’ di contraddittorio tra le parti”. Per Lipera, “la revisione si impone” e richiede l’intervento del Ministro della Giustizia (cui deve essere comunicato il provvedimento di archiviazione e che, entro dieci giorni da tale comunicazione, puo’ richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla loro ricezione puo’ richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione, ex art. 5 bis D.Lgs 109/2006). La richiesta e’ che “il Ministro della Giustizia provveda sull’esposto del Dott. Bruno Contrada del Gennaio 2011; che il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione valuti, melius re perpensa, se revocare il provvedimento di archiviazione in parola; che la Corte di Appello di Caltanissetta decida sulla domanda di revisione”.